PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita in Pisa una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Pisa, di Livorno e di Lucca, nonché di Massa Carrara che, conseguentemente, non risulta più ricompreso nel distretto della corte d'appello di Genova.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, ridefinendo le piante degli organici della corte d'appello di Firenze, anche per quanto necessario a seguito del trasferimento del tribunale di Massa Carrara presso la medesima corte d'appello di Firenze.

Art. 3.

      1. La sezione distaccata di corte d'appello di Pisa entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La data di entrata in funzione della sezione distaccata di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della giustizia.

 

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Art. 4.

      1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte d'appello di Firenze con sede in Pisa, gli affari pendenti davanti alla corte d'appello di Firenze e alla corte d'appello di Genova ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza della sezione distaccata della corte d'appello di Firenze con sede in Pisa, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale sezione distaccata.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause di lavoro e di previdenza, alle cause civili nelle quali sono già state precisate le conclusioni, ai procedimenti penali per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio e agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data stabilita ai sensi dell'articolo 3.

Art. 5.

      1. Il Ministro della giustizia provvede, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, all'istituzione di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana con sede in Pisa, con circoscrizione comprendente le province di Pisa, di Lucca, di Livorno e di Massa Carrara.
      2. La data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui al comma 1 è fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.